Wednesday, August 05, 2009

LETTERA APERTA AL SIG. MINISTRO DEGLI ESTERI, ON. FRANCO FRATTINI

LETTERA AL SIG. MINISTRO DEGLI ESTERI, ON. FRANCO FRATTINI,
e ai Sign. Ministri omologhi de l’Unione Europea


Egregio Signor Ministro, Sign. Ministri omologhi de l’U.E.

in sede di comunicazione fra Cittadino e Stato, in qualità di cittadino italiano, mi permetto di portare attenzione su un problema personale che sento attualmente d’interesse collettivo. La mia esperienza di soggiorno in Tunisia, in questo paese del Nordafrica che ha l’onore di essere uno Stato di Diritto Constituzionale, mi pone di fronte a una situazione di inabissamento dei diritti di coscienza e di religione nella sfera della libertà matrimoniale. Diversi concittadini, per casi di cui sono a conoscenza, concittadini italiani e altri membri della Comunità Europea sono spinti e direi quasi costretti, sia per effetto di ignoranza giuridica che per la bassezza delle ricattanti pratiche amministrative, a piegarsi alla conversione ufficiale all’islam per ivi conseguire matrimonio e fondare una normale famiglia.

In effetti questa scelta personale di fondare una famiglia con una donna di nazionalità tunisina, che non solo ha liberamente accettato di vivere la diversità religiosa ma anche di avvicinarsi alle mie posizioni di fede, si scontra con una pratica amministrativa che, senza tenere conto dell’evoluzione giuridica in materia, sia in ambito delle relazioni internazionali che sul piano della riforma nazionale in Tunisia, continua ostinatamente, si direbbe ciecamente, a richiedere certificati di islamizzazione comme conditio-sine-qua-non al conseguimento dell’atto matrimoniale da parte dell’uomo straniero non musulmano.

La spinosa questione, che non puo’ considerarsi oggetto di discussione della sovranità di stato dal momento che interessa il diritto privato internazionale, il rispetto di convenzioni e accordi internazionali, nel caso della Tunisia diventa poi paradossale.

La Tunisia ha aderito alla Convenzione di New York del 10 dicembre 1962, riconoscendo il principio dell’uguaglianza dell’uomo e della donna, che viene compromesso da tali pratiche di discriminazione religiosa, limitando la libertà della donna di sposare liberamente un uomo di religione differente. Sotto questo aspetto, la Tunisia ha riconosciuto, con la riforma costituzionale approvata nel 2002, la “concezione globale e universale dei diritti dell’uomo”, art.5 della costituzione, primo paragrafo, tali quali emanano dalla Dichiarazione Universale del 1948, che il presidente Ben Ali ha celebrato, nel suo 60° anniversario, dicendo fra l’altro:

“sono questi principi che noi ci siamo preoccupati d’includere nella Costituzione tunisina, nel quadro di un approccio esauriente e coerente che consacri l’uguaglianza fra l’uomo e la donna, in un partenariato integrale ed equilibrato in tutti i campi della vita” (come riportato in francese dalla stampa ufficiale, La Presse, 13 dicembre 2008, p.4).

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo richiede notamente, attraverso gli articoli 16 e 18, il riconoscimento della libertà religiosa e della libertà matrimoniale. L’amministrazione tunisina non puo’ misconoscere tali impegni di civiltà, politici e sociali , né tantomeno contraddirli, dal momento che sono parte integrante del suo emendamento costituzionale, approvato con suffragio universale nel 2002. La diplomazia italiana, di cui Lei, On. Frattini, è a capo, nel mutuo interesse dei Sign. Ministri omologhi dello spazio Schengen, ha anche il compito di ricordare al nostro vicino che richiedere per mezzo di pratiche e circolari amministrative obsolete l’islamizzazione di nostri concittadini al fine di contrarre matrimonio in Tunisia è una violazione dei diritti dell’uomo come appare al tempo stesso essere una prassi anticostituzionale all’interno della giurisdizione tunisina.

La Corte d’Appello di Tunisi, rendendo un giudizio il 6 gennaio 2004 (affare n°120), convalidato dalla Corte di Cassazione il 20 dicembre 2004 (affare n° 3843), si è espressa contemplando fra l’altro quanto segue:

“ ...il legislatore tunisino non ha menzionato alcuna condizione relativa alla religione quale impedimento matrimoniale, negli articoli 5 e 14 del Codice di Statuto Personale, o quale impedimento successorale, in seno all’articolo 88”.

E ancora :
“Atteso che la garanzia della libertà religiosa in seno all’articolo 5 della Costituzione non è compatibile con la consacrazione dell’elemento religioso come impedimento matrimoniale o come impedimento successorale. La garanzia della libertà religiosa dovrebbe permettere a ciascuno d’esercitare liberamente la sua propria religione senza alcun timore per i propri diritti personali e pecuniari.
Atteso che l’integrazione dell’elemento religioso fra gli impedimenti contenuti negli articoli 5 e 88 del Codice di Statuto personale conduce a contraddire l’articolo 6 della Costituzione che garantisce l’uguaglianza fra i cittadini, cio’ che ha per conseguenza di creare delle categorie aventi diritti differenti, di accordare agli uomini la libertà di sposare delle non-musulmane, senza accordare questa stessa libertà alle donne, di attribuire a certi un’idoneità alla successione a ragione dell’identità religiosa..”

Mi permetto di protestare questa dicotomia e la grave contraddizione fra giurisprudenza e amministrazione in materia di libertà religiosa, perché molti italiani e cittadini europei vengono defraudati del diritto alla libertà matrimoniale, unitamente alla donne tunisine, di cui la Costituzione protegge i diritti, a causa della natura invalidante di due circolari, una emanante dal Ministero degli Interni e l’altra dal Ministero della Giustizia tunisini, e rispettivamente del 1962 e del 1973, che si rifanno a un’interpretazione obsoleta del Codice di Statuto Personale e vietano agli ufficiali di stato civile di redigere atti matrimoniali misti, nel caso della donna musulmana, senza la previa conversione all’islam del futuro marito. Tali circolari possono oramai considerarsi anticostituzionali, dopo l’emendamento del 2002, e non possono in materia giuridica gerarchicamente invadere il terreno degli accordi e delle convenzioni internazionali che consacrano la piena riconoscenza delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo.

On. Frattini, Sign. Ministri dell’U.E., mi sento in conseguenza di quanto brevemente esposto nella necessità di sollicitare il Vostro intervento affinché nelle relazioni bilaterali fra Italia e Tunisia come nelle relazioni fra Europa e Maghreb sia oggetto di richiamo e di discussione, in seno al Parlamento Europeo, il pieno rispetto di tali accordi e norme giuridiche internazionali. L’ottemperanza alla Convenzione di New York e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo da parte del governo tunisino potrebbe inequivocabilmente avverarsi con l’utile complemento di nuove circolari sulla libertà religiosa e matrimoniale e soprattutto con l’esclusione di una burocrazia islamizzante che si propone un fiume di conversioni tanto compiacenti quanto dannose all’umanità e alla stessa dignità religiosa.